La prima nota informatica è un atto di natura interna

Con la pubblicazione della sentenza 30 settembre 2022 n.37082, la Corte di cassazione sez. penale si è pronunciata su un interessante argomento, rilevando che la prima nota informatica ha una mera valenza interna, non è obbligatoria ed è un documento prodromico alla compilazione del libro giornale, essendo quest’ultimo l’unica scrittura contabile idonea ad attestare dal punto di vista giuridico l’esercizio delle attività dell’impresa. 
In particolare, viene rilevato che solo il libro giornale è una delle scritture contabili obbligatorie previste all’art. 2214 del C.c. , e quindi per questo solo il libro giornale, e non anche  la prima nota informatica, assume il valore giuridico che l’art.2215-bis del C.c. attribuisce alle scritture contabili obbligatorie tenute in modalità informatica. La prima nota informatica è quindi da considerarsi “un atto di natura interna, un brogliaccio informatico, le cui annotazioni nel caso al vaglio erano destinate ad essere trasfuse nel libro giornale, e quindi, un atto prodromico e funzionale alla compilazione di quest’ultimo, unico documento formalmente valido a fornire informazioni circa l’attività e l’esercizio dell’impresa”.
La prima nota informatica è un atto di natura interna
09 Mag 2023