Copia informatica e duplicato informatico

Con la pubblicazione dell’ordinanza 19 settembre 2022 n.27379, la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente a definire concetti basi quali copia informatica e duplicato informatico.  In particolare viene rilevato che “il duplicato informatico è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (che si misurano in bit); che ne consegue che la corrispondenza del duplicato informatico (in ogni singolo bit) al documento originario non emerge (come, invece, nelle copie informatiche) dall’uso di segni grafici – la firma digitale è, infatti, una sottoscrizione in “bit”, una firma elettronica, il cui segno, restando nel file, è invisibile sull’atto analogico, ovvero sulla carta - ma dall’uso di programmi di algoritmi, che consentano di verificare e confrontare l’impronta del file originario con il duplicato”.
Nella sostanza quindi, mentre il duplicato informatico ha la medesima sequenza di valori binari del documento originario, la copia informatica, pur avendo il medesimo contenuto del documento informatico da cui è tratto, presenta una diversa sequenza di valori binari.

Copia informatica e duplicato informatico
10 Mag 2023